Come fare per


PROCEDURA PER LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI, PER IL DIVORZIO E PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO. ART.6 DEL DECRETO - LEGGE 12 SETTEMBRE 2014 N.132

COS'E'

Con l’entrata in vigore del citato decreto, l’Ufficio di Procura è competente al rilascio di un nullaosta o di un’autorizzazione per gli accordi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio mediante apposita convenzione di negoziazione assistita, in base al quale verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio da parte dell’ufficiale dello stato civile del Comune competente.


CHI

Può richiedere il rilascio del nullaosta o autorizzazione uno degli avvocati che ha sottoscritto l’accordo o un suo delegato.


COSA OCCORRE

L’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono (art.5 co.1), le certificazioni ai sensi dell’art.5 co.2 del citato decreto.

Nell’accordo gli avvocati devono dare espressamente atto di quanto previsto dall’art.6 co.3 del citato decreto

L’accordo dovrà essere corredato da una nota di deposito contenente:

  • l’indirizzo di posta elettronica certificata di entrambi gli avvocati
  • la delega a uno degli avvocati per il deposito dell’accordo
  • l’eventuale delega a uno di loro per il ritiro dell’originale dell’accordo con il provvedimento del Magistrato

l’accordo dovrà essere corredato dalla documentazione, in carta semplice, indicata di seguito: 

SEPARAZIONI

  • estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato,
  • stato di famiglia,
  • certificato di residenza di entrambi i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza)

 Competenza territoriale: la Procura ove i coniugi hanno avuto l’ultima comune residenza

 

DIVORZI

  • atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato,
  • stato di famiglia di entrambi i coniugi,
  • certificato di residenza di entrambe le parti,
  • copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa

oppure copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e copia autentica del verbale dell’udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati,

oppure copia autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Legge162/2014),

oppure copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

Competenza territoriale: la Procura in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza

 

MODIFICHE

  • stato di famiglia e di residenza dei coniugi per tutte le richieste e:

in caso di modifiche della separazione:

  • copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata,

oppure copia autentica della sentenza di separazione con il passaggio in giudicato,

oppure copia autentica dell’accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Legge162/2014),

oppure copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

in caso di modifiche del divorzio:

  • copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato,

oppure copia autentica dell’accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Legge162/2014),

oppure copia autentica dell’accordo di divorzio concluso e certificato dall’Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

Competenza territoriale: la Procura del luogo di residenza del beneficiario dell’obbligazione

 Si fa presente che sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio, in presenza di:

  • figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave,

dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni;

  • figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.
  • figli maggiorenni autosufficienti, dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi o apposita dichiarazione di autosufficienza, con firma autenticata, della quale si deve dare atto nell’accordo.

L’accordo dovrà essere corredato da una nota di deposito (Modulo A1).


DOVE

L’accordo in originale, più una copia, potrà essere depositato presso la Segreteria degli Affari Civili della Procura di Trani, ubicata al 2° piano, previo appuntamento o a mezzo pec civile.procura.trani@giustiziacert.it


TEMPISTICA*

Entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione dell’accordo, salvo imprevisti. Si fa presente che, ai sensi dell’art.6 del D.L.132/14, i dieci giorni previsti per la trasmissione dell’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile, decorrono dalla “data certificata”.